REGOLAMENTO
"CENTRO di STUDIO e DOCUMENTAZIONE sul CASTAGNO"
Dei Soci dell’Associazione (Art. 3)
I Soci “Fondatori” rappresentano le Amministrazioni che hanno voluto il CSDC e ne hanno firmato l’Atto Costitutivo. Essi sono garanti della vita del CSDC, contribuendo direttamente e indirettamente a soddisfare le necessità gestionali del CSDC medesimo. I Soci “Sostenitori” sono rappresentati da Imprese, Enti Locali, loro Consorzi e Associazioni, che manifestano vivo interesse alla vita e allo sviluppo del CSDC, partecipando attivamente alla programmazione degli eventi, sostenendoli sia sul piano organizzativo che su quello economico. I Soci “Ordinari” sono rappresentati da persone fisiche, che chiedono l’iscrizione al CSDC singolarmente e nominalmente, motivando interesse per la castanicoltura, secondo le finalità statutarie. I Soci “Onorari” vengono scelti fra le Personalità italiane e straniere che abbiano acquisito chiara e riconosciuta fama nel campo della castanicoltura, ovvero abbiano contribuito allo sviluppo e alle finalità di cui all’Art. 2 dello Statuto del CSDC. Vengono proposti e nominati dal Consiglio Direttivo; possono non essere Soci del CSDC e sono esenti dal pagamento dei contributi associativi.
Dell’Ammissione dei Soci (Art. 4)
Nella domanda di ammissione deve essere chiaramente indicato l’indirizzo al quale si desidera ricevere inviti, comunicazioni, pubblicazioni e quant’altro il CSDC intenda spedire ai propri Associati. Ogni variazione d’indirizzo deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del CSDC. Verranno prese in esame soltanto le domande inoltrate alla Presidenza del CSDC attraverso la modulistica predisposta dalla Segreteria e accompagnate dal versamento delle quote proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea per ogni tipologia di Socio. Le quote saranno restituite nel caso la domanda non venga accolta. L’adesione ha valore per l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Le iscrizioni effettuate dopo il 31 agosto assumono valore per l’anno solare successivo. L’accettazione della domanda in corso d’anno non dà diritto alla riduzione delle quote né al ricevimento di documentazione e materiale informativo arretrato. I Soci ammessi vengono registrati in un apposito “Albo dei Soci”, gelosamente custodito presso la Sede Sociale del CSDC e reso pubblico nel modo stabilito dal Consiglio Direttivo, fatti salvi i diritti sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (Legge n. 675/1996).
Delle Quote Sociali (Art. 5)
Fermo restando quanto recita l’Art. 5 dello Statuto del CSDC, le quote sociali devono essere versate entro il mese di febbraio dell’anno cui si riferisce l’associatura. Ai Soci ritardatari la Segreteria invierà un sollecito di pagamento entro il mese di aprile. Nel caso il Socio moroso non saldi la quota entro il mese di giugno, egli non riceverà alcuna informazione e documentazione riservate ai Soci in regola con le quote associative. Qualora il Socio moroso non abbia provveduto a sanare la propria quota entro il mese di dicembre, egli verrà considerato dimissionario dal CSDC, cancellato dall’Albo dei Soci e decaduto da ogni carica sociale eventualmente ricoperta. Nel caso in cui un Socio radiato per morosità intenda rientrare nel CSDC, dovrà provvedere a una nuova iscrizione, versando le quote di ammissione e associativa dell’anno di riferimento.
Del Diritto di Voto alle Assemblee (Artt. 5, 6 e 7)
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee con voto deliberativo. Il Socio Ordinario (persona fisica) può esprimere un solo voto, mentre il Socio Fondatore e il Socio Sostenitore (Amministrazioni di natura giuridica) possono esprimere voti multipli in numero variabile di Soci Ordinari, fino a un massimo di 5, in relazione dell’ammontare della quota di partecipazione annuale versata. E’ facoltà dei Soci Fondatori e Sostenitori (“Soci Corporate”), di cambiare di anno in anno, i nominativi dei propri Soci in seno al CSDC. In tal caso è fatto obbligo di comunicare le sostituzioni dei propri nominativi a inizio d’anno alla Segreteria del CSDC. Non possono essere sostituiti i nominativi eletti in organi e cariche sociali, pena la loro decadenza dall’incarico.